Marco Bellabarba, La giustizia nell’Italia moderna. XVI-XVIII secolo, Laterza, 2008

Marco Bellabarba, La giustizia nell’Italia moderna. XVI-XVIII secolo, Laterza, 2008
Bellabarba, La giustizia nell’Italia moderna


Abstract: Lungo un arco temporale di tre secoli, dai primi anni del Cinquecento sino all'invasione degli eserciti napoleonici, Marco Bellabarba traccia una storia della giustizia penale in Italia, delineandone i protagonisti, le anomalie e i mutamenti verificatisi nel corso degli anni in parallelo ai pur numerosi e pervicaci elementi di continuità.

Lungo un arco temporale di tre secoli, dai primi anni del Cinquecento sino all’invasione degli eserciti napoleonici, Marco Bellabarba traccia una storia della giustizia penale in Italia, delineandone i protagonisti, le anomalie e i mutamenti verificatisi nel corso degli anni in parallelo ai pur numerosi e pervicaci elementi di continuità. Poche ma incisive domande poste dall’autore sin dalle prime pagine del volume individuano i nodi problematici che troveranno modo di essere analizzati nel corso dei capitoli: «come rendere una giustizia imparziale e veloce al tempo stesso? Come punire i malfattori conservando il “Buon Governo” dei territori? Come far sì che le leggi proteggano i deboli e non siano solo al servizio dei potenti?» (p. V). Era dunque possibile, si chiedevano i governanti e i teorici del diritto della prima età moderna, appianare i contrasti tra le tante giurisdizioni, abolire i particolarismi e garantire maggior stabilità e tranquillità ai sudditi attraverso un esercizio più equo e “docile” della normativa?

Il contrasto tra aspirazione al “Buon Governo” ed effettiva applicazione della legislazione, tra giustizia “ideale” e giustizia “reale” costituisce il filo conduttore della trattazione che procede evidenziando, parallelamente ai cambiamenti istituzionali intercorsi in alcuni dei principali Stati italiani, la progressiva e faticosa evoluzione del sistema penale di epoca moderna. L’ordine territoriale della penisola, infatti, rappresenta la trama di fondo di tale analisi, che prende avvio dai traumatici mutamenti politici e sociali provocati dalle guerre d’Italia (1494- 1559) per concludersi, secoli più tardi, con la definizione dei nuovi assetti dinastici, scaturiti dalle guerre di successione, foriere di mutati equilibri e di una lunga stagione di riforme che dedicherà le sue riflessioni più proficue proprio al «problema penale».

L’autore sottolinea quanto la discesa in Italia degli eserciti francese e imperiale fra Quattrocento e Cinquecento abbia evidenziato non solo l’incapacità dei governanti di fronteggiare militarmente l’invasore, ma soprattutto i limiti e le carenze di un’amministrazione giudiziaria contraddistinta da personalismi, abusi e corruzione. Limiti che, se da un lato disorienteranno gli emissari dei sovrani stranieri per la prima volta a contatto con l’andamento instabile delle corti di giustizia italiane, dall’altro saranno bersaglio delle lucide e incisive analisi degli osservatori coevi. Niccolò Machiavelli non esitò ad affermare come, nel corso dei sovvertimenti politici cinquecenteschi, la «Iustitia», una delle quattro virtù cardinali, avesse abbandonato gli uomini, incapaci di saperla custodire e valorizzare.

Nel legame tra giustizia e sovranità si identificava uno dei principi fondamentali della dottrina politica medievale che continuò ad ispirare anche la produzione degli autori giuridici cinque-seicenteschi. Secondo tale assunto, il corretto funzionamento della giustizia era realizzabile principalmente attraverso il mantenimento della pace e dell’armonia sociale, ideali che unicamente i governanti, all’interno dei «palazzi del potere», avrebbero potuto tradurre in realtà. Il sovrano era colui che doveva garantire l’incolumità dei sudditi e l’intesa tra i territori, assolvendo la duplice funzione di ideatore delle norme e di giudice severo e imparziale.

Le “grandi ordinanze” criminali che dall’inizio del Cinquecento cominciarono a diffondersi nei principali Stati europei, una fra tutte la nota Constitutio criminalis carolina voluta da Carlo V nel 1532, perseguivano tali obiettivi, individuando la netta saldatura che intercorreva tra sovranità legittima, giurisdizione penale e controllo territoriale. Il modello inquisitorio romano-canonico, gradualmente adottato dai tribunali secolari europei, rappresentò il principio ispiratore di tali regolamenti. In tal senso, la consacrazione della pax territoriale si realizzava attraverso l’utilizzo uniforme e spedito della giustizia, definitivamente in mano ai magistrati delle corti regie adeguatamente preparati e istruiti, a discapito della discrezionalità goduta sino ad allora dai giudici dei tribunali minori. Sul piano strettamente procedurale, la segretezza degli atti ridusse i margini di difesa dell’inquisito e l’ossessiva ricerca della verità legittimò l’ingresso in tribunale di metodi coercitivi e violenti, quali appunto la tortura (G. Alessi, Il processo penale. Profilo Storico, Roma-Bari, Laterza 2004, p. 67).

Centralizzazione del potere e potenziamento dell’autorità giudiziaria rappresentarono gli ingredienti volti a rafforzare la presenza spagnola nei domini italiani appena conquistati; tuttavia, nel corso del Cinquecento, tali intenti riguardarono, attraverso differenti sfumature, molteplici «scenari territoriali» lungo tutta la penisola. Il desiderio di legittimazione dei mutati assetti giudiziari di Firenze, Genova e Venezia così come del ducato di Milano e dei regni meridionali di Napoli e Sicilia passava attraverso la necessità di rimodernare una tradizione normativa e procedurale che traeva le sue radici da consuetudini secolari e dal coacervo di norme e di statuti risalenti alle esperienze medievali. Gli sforzi di accentramento si indirizzarono verso il rafforzamento dei grandi tribunali di appello, presieduti dai membri del patriziato cittadino; inoltre, furono avviati tentativi volti al riordinamento della produzione legislativa e, nel sud Italia, dove tenace era la tradizione feudale, si cercò di contenere, attraverso faticosi compromessi, le ingerenze baronali in materia giudiziaria.

Se la pace di Cateau-Cambrésis (1559) aveva trasmesso ai regnanti l’illusione di stabilità politica e sociale realizzata mediante l’utilizzo di poteri giudiziari forti, di matrice assolutistica, la pratica giornaliera disattese in parte tali aspettative. L’autore tratteggia il dualismo di fondo della giustizia di epoca moderna che esprimeva le proprie sfaccettature e contraddizioni attraverso varie fisionomie, quali la constante conflittualità tra tribunali centrali e periferici, la sovrapposizione di competenze tra corti ecclesiastiche e laiche (accentuate ancor più dopo il 1542 con la nascita della Congregazione del Sant’Uffizio) e la coesistenza della «giustizia egemonica» con la «giustizia subalterna». La frammentazione dei poteri istituzionali, specie nelle province, che più facilmente sfuggivano alle maglie dell’amministrazione giudiziaria centrale, favoriva forme parallele di risoluzione delle ostilità che trovavano una via di pacificazione nei patteggiamenti privati o nei sanguinosi rituali di vendetta. La difficile convivenza tra questi due contrapposti volti del diritto si accentuava nelle realtà dove il pauperismo e la debolezza economica facevano leva sui conflitti sociali e dove gli aristocratici conservavano gelosamente i privilegi del proprio rango. Verso la fine del Cinquecento, la necessità di rompere tali equilibri, fondati su norme consuetudinarie non scritte, sull’utilizzo della violenza sotto forma di duelli e di incessanti faide familiari, determinò l’adozione di metodologie di indagine speciali, abitualmente riservate ai crimina atrociora. I procedimenti ex abrupto si insinuarono inizialmente nelle corti di giustizia laiche dei regni meridionali con l’intento di suggellare l’eterna lotta tra viceré e baroni, da sempre insofferenti al dettato legislativo, ma successivamente, si estesero in tutta Italia. Ne conseguì che la struttura del processo inquisitorio scadenzata da meccanismi formali che i giudici erano tenuti a rispettare (inquisitio generalis e inquisitio specialis), venne stravolta a favore di un uso scorretto della procedura e di forzature che conferivano dignità a prove spesso deboli e prive di valore. Per gran parte del Seicento, l’operato dei magistrati fu legittimato dall’ingresso di questi nuovi criteri di indagine, ancor più rafforzati da una fortunata serie di “Istruzioni” redatte in volgare che fondavano i loro precetti proprio sulla necessità di sveltire i processi, abbandonando le cautele espresse dalla trattatistica cinquecentesca. L’aumento della discrezionalità dei magistrati era solo uno dei molteplici difetti di una burocrazia giudiziaria alquanto refrattaria a modificare il proprio volto, a dispetto dei pochi ma pur incisivi tentativi di riforme attuati verso la fine del XVII secolo.

L’analisi dei cambiamenti maturati nel corso del Settecento, dovuti sia al vivace dibattito dei riformatori italiani che ai primi tentativi di codificazione dei regnanti europei insediati nella penisola, conclude la riflessione di lungo periodo intrapresa da Bellabarba. L’autore tuttavia evidenzia alcuni dei limiti che contribuirono alla mancata applicazione dei dettami illuministici in materia penale. Il problema principale rimaneva legato alla tradizione procedurale di diritto comune che riuscì a rimodellarsi ai nuovi cambiamenti così da mantenere la propria vitalità “dispotica”, nonostante gli sforzi volti a reprimerla.

Solo le riforme napoleoniche sanciranno la fine dell’evolversi contrastato della giustizia di epoca moderna, un lungo cammino, impegnativo da ripercorrere, ma che l’autore ha saputo restituirci attraverso una ricca bibliografia e una molteplicità di prospettive abilmente fuse in una lezione mai discontinua, esaustiva e ponderata.