«Manomissioni, scarti indiscriminati, ordinamenti per materia». Gli archivi della Camera Apostolica nelle interpretazioni del Novecento

«Manomissioni, scarti indiscriminati, ordinamenti per materia». Gli archivi della Camera Apostolica nelle interpretazioni del Novecento

Abstract:

La fedele custodia de’ pubblici monumenti, il buon ordine degli officij de’ notari, la buona condotta delle persone che vi sono addette, si è sempre considerato un oggetto importante al pubblico non meno che ai privati; e siccome gli officij de’ segretarij e cancellierij della Reverenda Camera Apostolica meritano anche un particolare riguardo per gli interessi della medesima Reverenda Camera e per la maggior importanza de’ monumenti che vi si conservano; perciò altre volte si sono fatte de’ particolari stabilimenti da osservarsi da notari, o sia segretarij e cancellieri di Camera, e specialmente quei stabilimenti inseriti nei Statuti de’ chierici di Camera approvati dalla santa memoria di Leone X nella sua costituzione che comincia Sicut prudens pubblicata il di 4 giugno 1518 […]. Ma poiché ciò non ostante varj abusi si sono introdotti, ai quali si è riconosciuto doversi ulteriormente provvedere, quindi essendosi istituita la visita formale degli ufficij suddetti, la quale fu eseguita il di 10 febbraro prossimo passato, mediante la persona di monsignor Uditore, di monsignor Commissario della Camera e del terzo Sostituto camerale […], con l’autorità del nostro ufficio di Camerlengato e Tesorierato ordiniamo e comandiamo che debbano in avvenire inevitabilmente osservarsi i seguenti stabilimenti sotto le rispettive pene.

Così si legge in un editto datato 1791, volto a disciplinare, introducendo nuove e più severe regole, il funzionamento degli uffici notarili operanti a supporto delle magistrature centrali dello Stato ecclesiastico nella redazione e conservazione delle scritture. Un documento, il quale, più che sembrare un provvedimento di natura  amministrativa, ci appare, se considerato nella sua interezza,  come una pagina riassuntiva delle vicende archivistiche pontificie dal tardo Cinquecento in avanti; una sorta di sintesi storica tesa a sottolineare la cura e l’attenzione ininterrottamente manifestate in ambito romano nei riguardi della conservazione della documentazione di matrice statale. Un editto di particolare interesse indubbiamente per il contenuto che lo contraddistingue, che consente di penetrare negli apparati amministrativi e burocratici pontifici e di coglierne caratteristiche e peculiarità, ma significativo, non secondariamente, anche per le autorevoli sottoscrizioni che ne accompagnarono la pubblicazione. In esso – a testimonianza della rilevanza della materia trattata – risultano infatti chiamate in causa le più alte cariche dello Stato, a cominciare dal cardinale camerlengo e dal tesoriere generale, nelle persone di Carlo Rezzonico e Fabrizio Ruffo. In conseguenza degli ordini impartiti da Pio VI, rientrava infatti, fra le prerogative attribuite al camerlengo e al tesoriere generale, regolamentare un settore nevralgico per il funzionamento della macchina statale: quegli studi notarili – denominati «officij di segreteria e cancelleria di Camera» – cui spettava la stesura dei documenti generati in seno alla Reverenda camera apostolica – massimo organo finanziario pontificio – nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, legislative e giudiziarie, e contestualmente la gestione e la conservazione nel tempo delle scritture così prodotte. Uffici questi ritenuti ora bisognosi di interventi correttivi sì in relazione al loro funzionamento interno e alle modalità di cooptazione del personale, ma anche per ciò che concerneva la formazione degli atti e la loro tenuta: «il buon ordine degli officij de’ notari e la buona condotta delle persone che vi sono addette si è sempre considerato un oggetto importante al pubblico non meno che ai privati», affermano infatti Carlo Rezzonico e Fabrizio Ruffo, non trascurando poi di precisare che  «gli officij de’ segretarij e cancellierij della Reverenda Camera Apostolica meritano anche un particolare riguardo per gli interessi della medesima Reverenda Camera innanzitutto per la maggior importanza de’ monumenti che vi si conservano».

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