Carcerazione, pene alternative, rieducazione: vecchie nuove questioni del carcere penale in un dialogo con Mauro Palma

Carcerazione, pene alternative, rieducazione: vecchie nuove questioni del carcere penale in un dialogo con Mauro Palma

Abstract: Numerose questioni alimentano un dibattito pubblico sul carcere ormai risalente, spesso ricorsivo e apparentemente incapace di risolversi. Il sovraffollamento delle strutture, la mancanza di fondi, l’inoperosità dei detenuti e l’inadeguatezza degli strumenti di recupero dei condannati sono solo alcune delle criticità di lunghissimo corso del sistema penitenziario italiano. L’intervista concessa da Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, al «Giornale di Storia» è l’occasione per cercare di riflettere, al di là di slogan e facili banalizzazioni, sulla realtà penitenziaria attuale e sulle sue possibili alternative.

Lei è il primo Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ed ha quindi svolto un ruolo fondamentale nella nascita e nello sviluppo di questa autorità che, almeno per quanto riguarda l’attività di visita alle carceri, offre a noi storici numerosi rimandi. A cinque anni di distanza dall’istituzione di questo organismo si sente di poter fare un primo bilancio? E soprattutto, con riferimento alla sua recentissima relazione al Parlamento, in che direzione deve volgere il proprio sguardo il Garante?

Sì, la prendo un po’ da distante, intrecciando due percorsi: uno istituzionale e uno individuale. Parto cercando di illustrare il modello di istituzione che io mi sono proposto di costituire. Dal 1989, a livello europeo, è diventato operativo, sulla base di una convenzione del 1987, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, un comitato che si muove nel contesto dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, del 1950. Nonostante tale Convezione, durante gli anni ed in molti Stati europei, si verificarono episodi di tortura: basti pensare alla Francia in Algeria, al Regno Unito nell’Irlanda del Nord, e aggiungerei anche qualche sporadico caso in Italia e in Germania, durante la lotta ai rispettivi terrorismi interni. Per queste ragioni si avvertì l’esigenza di prevedere un sistema diverso da quello della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, fino a quel momento vigente. Secondo tale sistema era il singolo a doversi rivolgere alla Corte dopo aver percorso, in maniera infruttuosa, le vie offerte dal diritto interno. Tre aspetti caratterizzavano questo sistema: il ricorso individuale, il carattere ex post della decisione giurisdizionale, e la pronuncia di una sentenza che riguarda lo Stato e non le persone. Risulta evidente come un sistema di questo genere non potesse funzionare per le persone in stato di reclusione. Intanto perché i reclusi sono generalmente reticenti a denunciare, tanto più quando rimangono nelle mani della stessa persona che si è supposto aver commesso la violazione, e poi perché, se c’è una violazione, bisogna intervenire immediatamente, direi addirittura cercando di prevenire. Per questa serie di ragioni si pensò quindi di istituire un Comitato che affiancasse la Corte e che avesse appunto la possibilità di agire d’ufficio, possibilmente ex ante. Quindi, per non togliere quote di sovranità alla Stato, si decise che questo Comitato non dovesse avere un carattere giurisdizionale; tant’è che non emette sentenze ma raccomandazioni! È in questo quadro che nacque il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura che, per il suo carattere intrusivo, ha rappresentato per me un precedente molto positivo. Proprio l’esperienza maturata in questo contesto, prima in qualità di membro e poi di presidente, mi ha offerto, in un certo senso, il modello su cui configurare e poi consolidare il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Se questa prima panoramica ci aiuta a ricostruire il contesto internazionale, dal punto di vista nazionale invece il primo dibattito in cui venne ipotizzato un garante nazionale fu organizzato a Padova nel 1997. Quel dibattito, a cui ho personalmente partecipato, non andò molto avanti, anche se alcune amministrazioni previdero delle figure di garanti a livello locale. Nel 2013, però, l’Italia venne condannata dalla Corte Europea per la violazione dell’art. 3 in merito alla situazione di sovraffollamento nei propri istituti, con una condanna che nel gergo della Corte si chiama sentenza pilota. A partire dal maggio 2013, quando la sentenza divenne esecutiva, il governo italiano aveva a disposizione 15 mesi, divenuti poi due anni, per prendere una serie di provvedimenti. Innanzitutto venne predisposto uno strumento che ritengo fondamentale, e cioè un grande software che mi dice, istituto per istituto, quante persone sono recluse, dove si trovano, quanti metri quadri ci sono a disposizione di ogni condannato, se i gabinetti di quell’istituto sono a vista, e così via…
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Autore

  • Andrea Giuliani

    Andrea Giuliani è nato a Roma il 22 maggio 1989. Nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Scienze della Storia e del Documento presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con una tesi dal titolo: Detenzione e lavoro: la riforma del carcere penale a Roma tra periodo francese e Restaurazione. Dal 2020 è dottorando borsista in storia moderna presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” con un progetto di ricerca da titolo: Punire i condannati per reati gravi: l’evoluzione dell’ergastolo italiano tra lavoro forzato e detenzione (1769-1890). È tra i membri di Ergastulum: Laboratorio di ricerca “Istituzioni, Spazi e Pratiche Carcerarie nell’Italia moderna e contemporanea”.