Il nunzio Antonio Grimani tra granduca e Inquisizione nel caso pisano delle famiglie sefardite
The trial of the Sephardic families that arrived in Pisa in 1606 has been analysed from two distinct perspectives: firstly, from a long-term viewpoint of the relations between the Medici power and the Roman Inquisition; and secondly, from the position of the women accused. The present article examines the role played by the papal nuncio Antonio Grimani in the Pisa affair. On the one hand, the nuncio, charged with the responsibility of maintaining vigilance against heresy, was granted the authority to oversee the proceedings by the Roman authorities following the conclusion of the initial phase, which was conducted by the Medici tribunal of the Otto di Guardia e Balìa. On the other hand, the dynamics of his leadership were linked with the political relations between Rome and Florence and the not always straightforward relations with the Holy Office. The analysis demonstrates that Grimani, despite appearing to be obedient to the Holy Office, was likely acting in collaboration with Ferdinando I de’ Medici, which caused discontent in Rome and led to his successor – Agostino Valier – limiting the flexible function of safeguarding orthodoxy that had previously been attributed to the apostolic nuncio in the Granduchy.
Aspetto specifico interno alla grande parabola della diaspora sefardita della prima età moderna fu – come ampiamente illustrato dagli studi – la migrazione in Toscana durante il principato di Ferdinando I. Episodio inscritto nella politica di accoglienza esperita dal granduca attraverso l’emanazione delle Livornine (1591-93) fu il caso delle famiglie ebree giunte a Pisa e processate nell’estate del 1606. Difatti, come noto, attraverso tali provvedimenti, Ferdinando incoraggiò l’ingresso di stranieri di ogni nazionalità a Livorno e Pisa, offrendo condizioni particolarmente favorevoli. Per i sefarditi tali prerogative si tradussero nella possibilità di stabilirsi nelle due città, di circolare liberamente senza essere obbligati a portare un segno distintivo, costretti in un ghetto o dover accettare l’integrazione in una casa di catecumeni e avendo diritto al possesso di proprietà immobiliare.
Cionondimeno, i privilegi conferiti dalle Livornine trovarono una serie di limiti nell’azione dell’Inquisizione romana. Il Sant’Uffizio non considerò i provvedimenti ferdinandei in alcun modo ostativi alle proprie indagini, nel caso in cui i nuovi arrivati – giunti come “cristiani nuovi” – fossero stati sospettati di “criptogiudaismo”. Alla dialettica tra Inquisizione e Granducato nel periodo compreso tra il 1591 ed il 1655 Amerbach-Lynn ha recentemente ricondotto la stessa vicenda pisana del 1606. Secondo la studiosa, tale caso si inscrisse in una fase ancora fluida dei rapporti tra Granducato e Sant’Uffizio. Soltanto con i successori di Ferdinando I l’assetto delle dinamiche tra potere mediceo ed inquisizione romana si definì progressivamente in un più consolidato modus vivendi di sostanziale collaborazione, garantito dai buoni rapporti instaurati tra granduca e vicari del Sant’Uffizio in Toscana.
6.-Vitali-Inquisizione-Gds-formattato-e-rivisto