«Arrestare il torrente dei libri proibiti, ed osceni, che allagano la capitale del cristianesimo». Il ruolo del Sant’Uffizio dopo l’editto del 18 luglio 1825 sulla censura preventiva

«Arrestare il torrente dei libri proibiti, ed osceni, che allagano la capitale del cristianesimo». Il ruolo del Sant’Uffizio dopo l’editto del 18 luglio 1825 sulla censura preventiva

Abstract: Il presente studio intende investigare l'azione del Sant'Uffizio tra il 1825 e il 1828, durante il pontificato di Leone XII, nel tentativo di riguadagnare un ruolo di primo piano nella censura dei libri proibiti. L'indagine è incentrata su un nucleo di documenti ancora non noti al dibattito storiografico, che mostrano l'attività del tribunale della Fede e dei suoi sostenitori in curia per ottenere la titolarità nell'azione di censura preventiva, istituendo un corpo di qualificatori alle dirette dipendenze del tribunale. L'ipotesi di intervento, che non solo intende disciplinare l'attività censoria in particolare a Roma, ma anche stabilire una diversa influenza della congregazione in curia e nell'amministrazione della città, non ottiene tuttavia l'esito sperato, rivela una debolezza politica e strutturale del tribunale della Fede romano.

Il 5 ottobre 1825 l’arcivescovo di Ferrara Carlo Odescalchi pubblicava un regolamento inerente la messa al bando dei libri proibiti per il territorio della sua diocesi. Il testo veniva inviato a Roma accompagnato da una lettera dell’arcivescovo, che chiedeva lumi a proposito di eventuali permessi speciali accordati agli ebrei dalla Santa Sede, se essi fossero o meno in possesso del permesso di lettura «a meno che non fosse stato loro accordato in via di grazia speciale». L’editto si rivolgeva in particolare a coloro che avevano accesso alla lettura di libri proibiti, che Odescalchi riteneva spesso assai incauti: 

alcuni di questi privilegiati non solo trascurano di custodire gelosamente i detti libri, ma li lasciano eziandio esposti ad arbitrio dei famigliari; ed inoltre sapendo che li danno in imprestito senza alcun riguardo, e che talvolta ne fanno lettura nelle conversazioni […] speriamo coopereranno con religioso zelo specialmente quelli, ai quali è affidata la educazione della gioventù […]Approfittino pure gli studiosi di quei più estesi e facili mezzi di apprendere, che ora piùcchemai Iddio loro offre, ma non ne abusino.

L’editto dell’arcivescovo Odescalchi giungeva a Roma poco dopo la promulgazione da parte di Leone XII del provvedimento del 18 agosto 1825, che interveniva proprio sulla circolazione dei periodici e dei libri, istituendo un consiglio di revisione incaricato di esprimere un voto su ogni manoscritto pervenuto, da sottoporre poi a un consiglio teologico. Un provvedimento che, al pari di altri coevi, si inseriva all’interno di una più ampia opera di moralizzazione e controllo della società che papa Della Genga aveva inteso porre in essere sin dall’inizio del suo pontificato, e che a partire dal 31 marzo 1824, con il famigerato regolamento che disciplinava l’accesso alle osterie (deriso peraltro anche da Giuseppe Gioacchino Belli nel sonetto nr.152), aveva reso papa Leone XII inviso al popolo romano.

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Autore

  • Livio Ciappetta

    Dottore di ricerca in Storia moderna presso l'Università La Sapienza e presso la Scuola superiore di Studi Storici della repubblica di San Marino. Autore del volume La zingara, l'erborista e lo schiavo. L'Inquisizione a Maiorca (1584-1625), e di diversi saggi sull'Inquisizione spagnola e romana e sulla didattica della storia.
    Docente di Didattica della Storia presso l'Università Nicolò Cusano